Il termine PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, indica un particolare sistema di posta elettronica introdotto nell’ordinamento legislativo italiano che consente di attribuire alle Email il “valore legale” della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La PEC costituisce anche il sistema di trasporto dei dati nell’ambito del PCT (Processo Civile Telematico) e dal 1º luglio 2013 è obbligatoria in tutte le comunicazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione.

I riferimenti normativi che disciplinano la PEC si trovano nel DPR 68/2005 e nel DLGS 82/2005 detto anche “codice dell’amministrazione digitale”, spesso abbreviato in CAD.

Il funzionamento della PEC è garantito da gestori autorizzati che forniscono l’infrastruttura necessaria per il suo utilizzo secondo le specifiche di legge.

Attualmente esistono diversi elenchi di indirizzi PEC e per questo abbiamo ritenuto utile raccoglierli in un’unica pagina.

INIPEC Imprese

Motore di ricerca degli indirizzi PEC delle imprese su INIPEC (Indice Nazionale Indirizzi PEC).

InfoImprese

Motore di ricerca PEC su InfoImprese (un’iniziativa delle Camere di Commercio, realizzato da InfoCamere).

INIPEC Professionisti

Motore di ricerca degli indirizzi PEC dei professionisti su INIPEC (Indice Nazionale Indirizzi PEC).

Uffici Giudiziari

Ricerca PEC Uffici Giudiziari (solo per il deposito telematico nell’ambito del PCT).

Indice Pubbliche Amministrazioni

Ricerca PEC su IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni), a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale.
NOTA: Non utilizzabile ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale

REGINDE

Ricerca indirizzi PEC su REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Richiede accesso con smart-card

Funzionamento della PEC

Per certificare l’invio e la ricezione di un messaggio PEC, il gestore del sistema PEC invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio inclusa l’eventuale documentazione allegata.

Analogamente, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio con relativa indicazione temporale.

Esempio di interscambio di messaggi tra due indirizzi PEC (il protocollo è lo stesso anche nel caso in cui i due indirizzi siano gestiti dal medesimo gestore).

  • Il mittente compone il messaggio collegandosi al proprio gestore e lo invia dal proprio client di posta o tramite webmail.
  • Il gestore del mittente controlla le credenziali d’accesso del mittente e le caratteristiche del messaggio.
  • Il gestore invia al mittente una ricevuta di accettazione contentente: data e ora dell’invio, mittente, destinatario e oggetto del messaggio.
  • Il messaggio viene imbustato in un altro messaggio, detto “busta di trasporto”, che viene firmato digitalmente dal gestore ed inviato al gestore del destinatario. Questa operazione consente di certificare ufficialmente l’invio e la consegna del messaggio
  • Il gestore PEC del destinatario riceve la “busta di trasporto” e controlla sia la validità della firma digitale del gestore mittente che la validità e l’integrità del messaggio (il controllo di integrità è possibile proprio in virtù della firma digitale).
    Se tutti i controlli hanno avuto esito positivo, il gestore del destinatario invia rispettivamente una ricevuta di presa in carico al gestore del mittente.
  • Il destinatario riceve dal proprio gestore il messaggio nella propria casella di posta.
  • Il gestore del destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna alla casella del mittente.
  • La consegna si intende effettuata agli effetti di legge anche se il destinatario non ha ancora letto il messaggio di posta.